(massima n. 1)
In tema di estorsione l'aggravante di cui all'art. 629 comma secondo c.p. — relativa a violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte di un'associazione di stampo mafioso — e quella prevista dall'art. 7 comma primo della legge 12 luglio 1991, n. 203 — rappresentata dall'avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni contemplate dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività di associazione di stampo mafioso — sono incompatibili tra loro. Il loro concorso invero si risolverebbe in un'inammissibile duplicità dell'addebito perché le condizioni della condotta criminosa di cui alla legge speciale costituiscono connotazioni di appartenenza ad associazione del suddetto tipo.