(massima n. 1)
L'annullamento, a seguito di ricorso per cassazione, di un'ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di determinati soggetti non può giustificare la richiesta di estensione degli effetti di detta pronuncia ad altro soggetto, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., giacché tale disposizione opera solo a condizione che il giudizio di impugnazione non sia stato definito con sentenza irrevocabile laddove l'accoglimento della richiesta anzidetta postulerebbe, invece, una sorta di estensione del giudicato, non prevista dal vigente ordinamento.