(massima n. 1)
È legittima la liquidazione equitativa dell'indennità di custodia di bene sottoposto a sequestro penale, ancorata alla qualità e quantità dell'impegno del custode, allorché esso, riguardando un bene non deteriorabile, non richieda altra attività, oltre al ricovero in un locale al riparo dalla possibilità di sottrazione del bene stesso. (Nella specie, concernente la liquidazione della somma di lire 4.660.232 per la custodia di un autoveicolo in locale chiuso e coperto durata oltre nove anni, la Suprema Corte — ribadito il principio del carattere indennitario e non retributivo del credito del custode, conseguente all'adempimento di un dovere di natura pubblicistica — ha escluso che la determinazione dell'indennità dovesse farsi con riferimento alle tariffe dell'Aci, non qualificabili come tariffe professionali, e che l'attestazione della competente Camera di commercio circa la congruità dell'importo richiesto dal custode, potesse configurarsi come atto ricognitivo dell'esistenza di uso locale, a cui la tariffa penale impone di attenersi).