(massima n. 1)
Nel caso in cui il difensore abbia regolarmente presentato i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado, egli non può dolersi della mancata notificazione dell'avviso di deposito della sentenza stessa, atteso che, essendosi la parte avvalsa della facoltà al cui esercizio l'avviso di deposito era preordinato, e cioè la presentazione dei motivi di appello, la nullità conseguente a tale mancata notificazione deve ritenersi sanata ai sensi dell'art. 183, lett. b) c.p.p.