(massima n. 1)
Il danno non patrimoniale non lede l'interesse che costituisce l'oggetto giuridico del delitto di estorsione; infatti, trattandosi di un delitto contro il patrimonio, il danno che il soggetto passivo della violenza o altri deve subire in seguito all'imposizione deve essere un danno patrimoniale. (La cassazione ha pure evidenziato che anche la rinuncia ad un diritto può essere patrimonialmente dannosa purché essa importi obbligazioni patrimoniali dannose).