(massima n. 1)
I reati di cui agli artt. 629 e 353 c.p. possono concorrere formalmente. Le due norme infatti hanno diversa obiettivitą giuridica: la prima tutela il patrimonio, attraverso la repressione di atti diretti a coartare la libertą di autodeterminazione del soggetto negli atti di disposizione patrimoniale; la seconda tutela la libera formazione delle offerte nei pubblici incanti e nelle licitazioni private.