(massima n. 1)
Nel delitto di estorsione, la circostanza aggravante di pił persone riunite č configurabile anche se la minaccia sia stata esercitata da un solo soggetto, in quanto non č necessaria la presenza contestuale di pił correi nel luogo di esecuzione del reato, ma č sufficiente che il soggetto passivo venga a conoscenza del fatto che la violenza o la minaccia provengono da pił persone, avendo tale fatto per se stesso maggiore effetto intimidatorio, nel che consiste la ratio dell'aggravante.