(massima n. 1)
È ravvisabile il delitto di tentata estorsione nel caso in cui l'agente tenga un comportamento minaccioso, tale da incutere timore, attuato con la volontà di costringere un venditore concorrente — nella specie degli stessi prodotti ortofrutticoli — a non continuare ad esercitare la vendita in un mercato, allontanandosi da esso. Nell'indicato comportamento sussistono gli altri elementi costitutivi del reato, cioè l'ingiusto profitto e il danno: il primo, perché l'azione dell'imputato è diretta ad ottenere il vantaggio di eliminare un concorrente nella vendita degli stessi prodotti con il conseguente profitto di attuare maggiori vendite e di realizzare maggiori guadagni, profitto ingiusto perché ottenuto col comportamento illecito di costringere il concorrente ad abbandonare il mercato; il secondo perché la persona offesa — che aveva ottenuto regolare licenza per sostare e per vendere nel mercato — avrebbe dovuto, allontanandosene, rinunciare alla vendita dei propri prodotti con il conseguente danno di non ricevere il prezzo corrispondente e quindi il previsto guadagno.