(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di estorsione, di cui all'art. 629 c.p., costituisce minaccia qualsiasi prospettazione di un danno ingiusto rilevante, e tale non può non considerarsi il rendere difficoltoso o ritardare il recupero della refurtiva, perché anche in questo caso il soggetto passivo viene a trovarsi nella condizione di dover subire la volontà illecita del reo per evitare ulteriori pregiudizi. (Nella specie il ricorrente aveva preteso l'insussistenza del reato di estorsione perché questo si avrebbe solo quando la perdita della refurtiva è minacciata in via definitiva).