(massima n. 1)
Ai fini della consumazione del delitto di estorsione sono sufficienti, da un lato, il conseguimento del possesso della cosa o del denaro o del titolo, in cui si sostanzia il profitto ingiusto realizzato mediante violenza o minaccia e, dall'altro, il danno patrimoniale arrecato alla parte lesa, essendosi, con il verificarsi di tali elementi costitutivi della fattispecie penale, il fatto illecito interamente esplicato. Ne consegue che, qualora venga estorto un assegno bancario, non rilevano al riguardo né la successiva lacerazione di esso da parte degli estortori, né la posdatazione, né la omessa indicazione del beneficiario e né, infine, la insufficiente provvista.