(massima n. 1)
In tema di estorsione, quando si tratta di azione intimidatrice indiretta, come quella compiuta con il mezzo della lettera o della telefonata minatoria, ovvero di azione clandestina, come l'esplosione di un ordigno presso il muro di cinta dell'abitazione della vittima, il contemporaneo impegno occulto di pił persone non ha modo di estrinsecare una capacitą intimidatoria maggiore di quanto non possa derivare dalla semplice consapevolezza della partecipazione, anche soltanto morale e non operativa di pił persone al progetto criminoso considerato nella sua globalitą. Ne consegue che va esclusa in tale ipotesi l'aggravante delle pił persone riunite.