(massima n. 3)
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, la liberazione del sequestrato, cui venga richiesto il successivo pagamento del prezzo del riscatto, esclude l'applicabilità della attenuante di cui al quarto comma dell'art. 630 c.p., in quanto per aversi dissociazione non è sufficiente la sola liberazione dell'ostaggio, ma è necessario il verificarsi di un abbandono incondizionato dell'intenzione di protrarre la durata del sequestro e di una rinuncia definitiva a conseguire il risultato economico o l'utile che l'agente si era prefisso di ricavare dal crimine.