(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del delitto di estorsione, č irrilevante l'individuazione del momento in cui si č avuto il pregiudizio patrimoniale del soggetto passivo a seguito della condotta impostagli, una volta che sia rimasto accertato il rapporto di causa ad effetto tra la violenza o minaccia posta in essere dagli estortori e la consegna della somma da parte della vittima del ricatto.