(massima n. 1)
I segnali radioelettrici destinati ad essere recepiti, via etere, sotto forma di immagini e suoni televisivi, costituiscono una energia avente valore economico, e come tale destinataria della tutela giuridica di cui all'art. 635 c.p. (Applicazione del principio in un caso in cui l'agente aveva deliberatamente reso inservibile il segnale originario di una emittente).