(massima n. 1)
Per la configurabilitą dell'aggravante speciale del delitto di danneggiamento ex art. 635, secondo comma, n. 1, c.p., costituita dal fatto commesso con violenza o minaccia, non č necessario che queste ultime costituiscano un mezzo per vincere l'altrui resistenza, ma č sufficiente che siano contestuali al fatto produttivo del danneggiamento, nel senso che il danneggiamento deve essere stato compiuto quando č ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento mediante l'intimidazione esercitata nei confronti del soggetto passivo. (Nella fattispecie questa corte ha ritenuto che l'esplosione di alcuni colpi di fucile contro l'abitazione del soggetto passivo non realizza un'ipotesi di concorso formale eterogeneo di reati quali quelli previsti dagli artt. 612 e 635, secondo comma, n. 1, c.p., ma soltanto un concorso apparente di norme, in cui pił disposizioni sembrano adattarsi ad uno stesso fatto, ma una soltanto č quella applicabile, dal momento che tutti gli elementi contenuti nella fattispecie dell'art. 612 sono contenuti in quella dell'art. 635, secondo comma, n. 1, c.p., la quale a sua volta contiene in pił l'elemento specializzante rappresentato dalla condotta tipica del danneggiamento semplice).