(massima n. 1)
In tema di rapporto di causalità ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 41 c.p., secondo cui «le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente, simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui», il nesso di causalità non resta escluso dal fatto volontario altrui, cioè quando l'evento è dovuto anche all'imprudenza di un terzo o dello stesso offeso, poiché il fatto umano, involontario o volontario, realizza anch'esso un fattore causale, al pari degli altri fattori accidentali o naturali. (Nella specie, relativa ad annullamento di sentenza di assoluzione da omicidio colposo, la Suprema Corte ha ritenuto erroneo il ragionamento seguito dalla corte di merito, la quale, pur avendo considerato che l'imputato si era «comportato con evidente imprudenza», aveva concluso che, tuttavia, ciò non significava che egli dovesse rispondere dell'evento verificatosi a titolo di colpa (con ciò operando un'erronea sovrapposizione tra nesso oggettivo di causalità ed elemento soggettivo del reato) in quanto nel processo causale si era inserito un evento eccezionale ed imprevedibile, che aveva avuto un'influenza decisiva nella determinazione dell'evento, e cioè l'urto volontario, dato alla vittima con il gomito al braccio sinistro dell'imputato, che aveva provocato la rotazione e lo sparo della pistola che questi stava controllando).