(massima n. 1)
L'effrazione e il deterioramento delle porte di accesso dei cinematografi integrano il reato di danneggiamento perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 635 c.p., poiché tali porte di accesso sono cose destinate a pubblica difesa, art. 635, secondo comma, n. 3 in relazione all'art. 625, n. 7, c.p., in quanto predisposte a difesa di pericoli per la incolumitą delle persone (uscita di sicurezza) né importa che abbiano anche altra funzione (accesso alla sala) e che, come nella specie, al momento del fatto avessero altra destinazione (impedire l'accesso).