(massima n. 1)
Per escludere la sussistenza del delitto di danneggiamento non basta che il danno cagionato sia di modesta entitā, ma č necessario che esso sia talmente esiguo da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa, ovvero un deterioramento di una certa consistenza ed evidenza. (Fattispecie relativa a recisione di filo di ferro che legava un cancello a un paletto).