(massima n. 1)
In tema di reato di danneggiamento, il deturpamento o l'imbrattamento della cosa costituisce «deterioramento», qualora la restituzione della res in pristino stato non sia agevole. (Nella specie č stato ritenuto sussistente il reato previsto dall'art. 635 c.p., poiché la vernice a spruzzo, con la quale era stata imbrattata una saracinesca, era indelebile).