(massima n. 1)
Il delitto di danneggiamento può avere per oggetto cose mobili o immobili, anche nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 635 comma secondo, n. 3 c.p. in riferimento all'art. 625 n. 7; tale riferimento, infatti, vuol solo significare che si tratta di una aggravante comune ai due reati di danneggiamento e di furto, ma non limita l'applicazione dell'aggravante al solo danneggiamento delle cose mobili.