(massima n. 1)
In tema di impugnativa di licenziamento individuale, il termine decadenziale previsto dall'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, decorre anche qualora la comunicazione della richiesta stragiudiziale di tentativo di conciliazione o arbitrato sia inoltrata via fax, perché, non prescrivendo la norma specifiche modalitā di comunicazione a pena di validitā ed efficacia, la ricezione a mezzo fax č del tutto equipollente alle modalitā di "consegna", previste dall'art. 410, comma 5, c.p.c.