(massima n. 1)
L'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione al trafugamento di denaro da una cassaforte, aveva escluso cha linea difensiva assunta dal depositario, sostanziatasi nella negazione della propria responsabilitą senza contestare l'entitą delle somme asportate, potesse assumere valenza probatoria in ordine all'ammontare delle refurtiva, trattandosi di un dato estraneo alla sua sfera di conoscibilitą diretta).