(massima n. 1)
In tema di società di persone, l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con la prova che la società abbia continuato ad operare pur dopo la suddetta cancellazione, sicché il difetto di legittimazione processuale della società non può essere dedotto per la prima volta in cassazione, con produzione dell'atto di cancellazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comportando una non consentita introduzione di una nuova questione di fatto in sede di legittimità.