(massima n. 1)
L'accoglimento dell'azione revocatoria in materia fallimentare non ha effetti restitutori in favore del disponente fallito, comportando la sola inefficacia dell'atto rispetto alla massa dei creditori, così da consentirne l'assoggettabilità alla esecuzione concorsuale. Ne consegue che, nella ipotesi di proposizione alternativa di domanda revocatoria e delle domande di simulazione o di nullità dell'atto dispositivo, l'accoglimento della prima e il rigetto delle altre (con giudicato implicito per mancato appello incidentale da parte del curatore), rende inconciliabile l'azione revocatoria con il rimedio della opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., che può essere proposta solo dal terzo che pretenda avere la proprietà o altro diritto reale sul bene.