(massima n. 1)
Il proprietario-locatore (o il suo avente causa) che non ha (pił) la custodia del bene pignorato non č legittimato ad esercitare le azioni derivanti dal contratto di locazione concluso senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione (e, pertanto, gią inopponibile ai creditori e all'assegnatario). La titolaritą di tali azioni, ivi compresa quella di pagamento dei canoni, non č, infatti, correlata ad un titolo convenzionale o unilaterale (il contratto di locazione o la proprietą), ma spetta al custode, in ragione dei poteri di gestione e amministrazione a lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall'investitura del giudice.