(massima n. 1)
In tema di fideiussione "omnibus", lo "ius superveniens", di cui alla l. n. 154 del 1992 (che, novellando l'art. 1938 c.c., ha subordinato la validitą della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito), non incide sulla fideiussione, anteriormente stipulata, allorché le obbligazioni principali, cui la garanzia fideiussoria accede, siano anch'esse sorte anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 154 del 1992.