(massima n. 1)
È viziata la motivazione della sentenza che, nell'effettuare la liquidazione equitativa del danno morale, non si riferisca alla gravità del fatto, alle condizioni soggettive della persona, all'entità della sofferenza e del turbamento d'animo, in quanto la stessa si pone al di fuori del fondamento e dei limiti di cui all'art. 1226 c.c. (nella specie, relativa al danno morale patito dai congiunti della vittima di un illecito mortale, riducendo il "quantum" del risarcimento ritenendolo semplicemente eccessivo), rendendo impossibile il controllo dell'"iter" logico seguito dal giudice di merito nella relativa quantificazione.