(massima n. 1)
In materia di procedimento sommario di cognizione, il mancato avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. nel ricorso introduttivo, applicabile ex art. 702 bis c.p.c., comporta, ove il convenuto si sia costituito lamentandone la mancanza, non la rinnovazione dell'atto, ma il semplice spostamento d'udienza ex art. 164, comma 3, c.p.c., cosė da consentire alla parte di perfezionare la propria difesa senza incorrere in preclusioni e decadenze; ove, peraltro, tale differimento sia attuato mediante la rinnovazione del ricorso e della sua notificazione, si č in presenza di un'attivitā processuale sovrabbondante, la cui irregolaritā formale (nella specie, per essere stato notificato l'atto alle parti personalmente e non al loro difensore costituito) non produce effetti invalidanti in base al principio "utile per inutile non vitiatur".