(massima n. 1)
Il principio di infrazionabilitą e contestualitą della prova testimoniale, ricavabile dall'art. 244 cod. proc. civ. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge n. 353 del 1990 (applicabile "ratione temporis"), coordinato con la regola sull'ammissione dei nuovi mezzi di prova in appello, comporta l'inammissibilitą della prova in secondo grado non solo nel caso in cui essa verta sulle medesime circostanze che hanno gią formato oggetto dell'analogo mezzo istruttorio espletato nel grado precedente, ma anche quando, malgrado la diversa formulazione dei capitoli, la stessa sia diretta ad integrare o a confortare le risultanze di quella precedentemente acquisita, riguardando fatti connessi a quelli riferiti dai testi e che ben avrebbero potuto essere accertati nel medesimo contesto.