(massima n. 1)
La compensazione presuppone che, in ogni caso, ricorrano, i requisiti di cui all'art. 1243 cod. civ., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta liquidazione). Ne consegue che un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio, salvo che, nel corso del giudizio di cui si tratta, la parte interessata alleghi ritualmente che il credito contestato è stato definitivamente accertato nell'altro giudizio con l'efficacia di giudicato, né, comunque, alla cosiddetta "compensazione atecnica", perché essa non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di "compensazione di fatto", sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica. (Omissis).