(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, il difensore non è abilitato a partecipare all'udienza di discussione se il mandato sia stato rilasciato (nella specie, da intimato che non abbia presentato tempestivo controricorso) a margine di un "atto di costituzione e resistenza", poiché la procura speciale, relativa a tale giudizio, non può essere apposta in margine o in calce ad atti diversi da quelli elencati nell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ.