(massima n. 1)
Nella liquidazione del danno non patrimoniale, l'applicazione di criteri diversi da quelli risultanti dalle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano può essere fatta valere in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, soltanto quando in grado di appello il ricorrente si sia specificamente doluto della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle milanesi ed abbia altresì versato in atti dette tabelle. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso avverso la pronuncia sulla liquidazione del danno non patrimoniale proposto dalla parte che, nello spiegare appello, aveva evocato l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano in relazione alla sola liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea, facendo, invece, riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, unitariamente inteso, soltanto in comparsa conclusionale, senza peraltro dedurre, in sede di ricorso per cassazione, di aver versato siffatte tabelle nel giudizio di merito).