(massima n. 1)
In materia di risarcimento del danno alla salute, l'esistenza e la derivazione causale di postumi permanenti integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega, senza nessuna possibilità per il giudice di ricorrere all'equità, atteso che in via equitativa può determinarsi la misura del risarcimento del danno, non l'esistenza dello stesso.