(massima n. 1)
La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (sedici giorni), va parametrata alla menomazione dell'integritā psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilitā temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entitā ed intensitā, senza possibilitā di recupero, atteso l'esito mortale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente liquidato il danno biologico "iure hereditatis" rapportandolo all'invaliditā permanente totale, come se il danneggiato fosse sopravvissuto alle lesioni per il tempo corrispondente alla sua ordinaria speranza di vita).