(massima n. 1)
L'art. 372 cod. proc. civ., che consente la produzione, nel giudizio di legittimitą, dei documenti relativi alla nullitą della sentenza impugnata, si applica anche quando si lamentino "errores in procedendo" idonei ad inficiare direttamente la validitą della pronuncia impugnata, ove quest'ultima sia impugnabile solo con il ricorso in cassazione. (Nella specie, relativa ad impugnazione di lodo arbitrale, il cui giudizio si svolge in un unico grado di merito, la S.C. ha ammesso la produzione di documenti per dimostrare la carenza del potere di procedere alla rinuncia agli atti del giudizio di merito da parte della societą ricorrente in quanto proveniente da persona non pił sua rappresentante, nonché il difetto di contraddittorio nel sub procedimento di estinzione del giudizio per l'omessa comunicazione della relativa ordinanza, pronunciata fuori dall'udienza).