(massima n. 2)
In tema di interpretazione di un contratto di assicurazione, la descrizione della singola cosa assicurata, contenuta in una assicurazione contro i danni, non può mai considerarsi una "espressione generale" per i fini di cui all'art. 1364 cod. civ., e non è inibito al giudice di merito di fare ricorso agli altri criteri legali di ermeneutica per stabilire se la descrizione contrattuale, in caso di ambiguità, debba essere interpretata estensivamente o retroattivamente.