(massima n. 1)
La differenza fra il recesso dal contratto e la condizione potestativa risolutiva, la cui validitą si desume dall'art. 1355 c.c., consiste nell'effetto retroattivo di quest'ultima rispetto a quello del recesso. Deve pertanto ravvisarsi la ipotesi della condizione risolutiva potestativa solo se risulti che la caducazione della efficacia di un contratto sia stata accettata, al momento della pattuizione, da entrambe le parti con efficacia ex tunc.