(massima n. 1)
In forza del principio sancito dall'art. 11 delle preleggi e in ragione della necessitą che le relative deroghe - come affermato dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - trovino razionale ed adeguata giustificazione in motivi imperativi di interesse generale, i limiti alla responsabilitą del vettore previsti dall'art. 1696, secondo comma, c.c., come novellato dall'art. 10 del d.l.vo 21 novembre 2005, n. 286, non trovano applicazione in relazione a fattispecie contrattuali perfezionate nei loro elementi e consumate nella loro esecuzione anteriormente all'entrata in vigore di detto "ius superveniens".