(massima n. 1)
La condizione meramente potestativa e la conseguente sanzione di nullitā di cui all'art. 1355 c.c. non sussistono quando l'impegno che la parte si assume, non č rimesso al suo mero arbitrio ma č collegato ad un gioco di interessi e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche il proprio interesse, mentre la condizione potestativa invalidante il negozio č quella che dipende dal mero arbitrio del soggetto obbligato, cosa da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo con la conseguenza che essa deve escludersi quando l'evento dedotto dipenda anche dal concorso di fattori estrinseci che possono influire sulla determinazione della volontā pur se la relativa valutazione sia rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato.