(massima n. 1)
È valida, nella specie ai fini della decorrenza del termine breve per l' impugnazione, la notificazione della sentenza eseguita alla parte nell'ultimo domicilio eletto nel corso del giudizio definito con la sentenza medesima (in luogo di una precedente elezione, ritenuta superata, avvenuta nella stessa città sede del tribunale), presso il suo difensore, ancorché fuori dal comune in cui si trovi l'ufficio giudiziario, essendo la domiciliazione in detto comune, per la parte che voglia evitare di ricevere le notificazioni in cancelleria, un onere, posto a tutela non di quest'ultima, bensì della controparte. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha confermato il provvedimento impugnato, che aveva giudicato inammissibile, per sua tardiva proposizione, l'appello proposto oltre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 326 e 327 c.p.c.).