(massima n. 1)
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, ove la parte, nel giudizio "a quo", abbia eletto domicilio autonomo, cioč presso un domiciliatario diverso dal difensore, il criterio topografico di elezione prevale sul criterio personale, quest'ultimo essendo configurabile soltanto per il domiciliatario che sia anche difensore. Ne consegue che la sopravvenuta inidoneitą del criterio topografico, dovuta al fatto che il domiciliatario non difensore abbia trasferito il proprio studio professionale senza darne avviso alla controparte del domiciliante, legittima la controparte medesima a notificare la sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, presso la cancelleria del giudice "a quo", ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934.