(massima n. 1)
In tema di assicurazione contro i danni, qualora oggetto dell'assicurazione sia un bene dato in comodato, l'interesse richiesto in capo all'assicurato, ai sensi dell'art. 1904 c.c., ai fini della validità del contratto, può sussistere solo se il rischio della perdita della cosa sia stata parzialmente posto a carico del comodatario, atteso che tale rischio, cui sono esposti i beni dati in comodato, non grava normalmente sul comodatario.