(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno, il giudice di merito non può rifiutare la quantificazione secondo equità di un pregiudizio certo nella sua esistenza, di cui il danneggiato abbia offerto la prova, attribuendo arbitrariamente esclusiva rilevanza a un unico criterio di valutazione, qualora la situazione manifesti ulteriori e ineliminabili margini di incertezza, nella determinazione del preciso ammontare, che permarrebbero anche qualora fosse dimostrato l'elemento incerto ritenuto ostativo. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di merito aveva disatteso la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, avanzata dal danneggiato in un sinistro stradale risultato inidoneo in modo permanente e assoluto al lavoro nell'ambito dell'amministrazione pubblica di originaria appartenenza, ritenendo che il danno stesso avrebbe in ipotesi dovuto essere quantificato esclusivamente nella differenza tra il reddito previamente percepito e il trattamento pensionistico, di cui il soggetto sarebbe stato presumibilmente assegnatario, che, invece, non era stato attestato).