(massima n. 1)
In tema di licenziamento collettivo, qualora il lavoratore che lo impugni limiti nel ricorso introduttivo la deduzione della violazione dei criteri di scelta con riferimento precipuo ad un determinato dipendente rispetto al quale, invocando la relativa comparazione, fondi il diritto azionato, il successivo e tardivo riferimento alla comparazione con altri e diversi dipendenti, in relazione ai quali prospetti il fondamento del diritto azionato, si traduce in un tardivo e, come tale, inammissibile ampliamento del tema d'indagine e quindi dell'oggetto del giudizio.