(massima n. 1)
Nella fideiussione "omnibus" senza limitazione d'importo, stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 10, primo comma, della legge n. 154 del 1992 ma ancora in corso dopo l'introduzione dell'obbligo di indicare l'importo massimo garantito, il diritto della banca alla garanzia deve ritenersi circoscritto al saldo passivo eventualmente maturato alla data dell'8 luglio 1992, mentre per il periodo successivo il contratto originario deve ritenersi affetto da nullità sopravvenuta per indeterminatezza dell'oggetto, se non venga stipulato un nuovo patto fideiussorio. Tale requisito di validità del contratto, nella fideiussione prestata in favore del fideiussore, non può essere desunto, "per relationem", dalla fissazione del tetto massimo garantito nel rapporto stipulato dal fideiussore principale con l'istituto di credito garantito, essendo necessaria una nuova ed autonoma pattuizione anche nel rapporto tra primo e secondo fideiussore.