(massima n. 1)
Nel processo di cassazione, l'integrazione del contraddittorio deve avvenire, come si deduce anche dall'art. 371 bis c.p.c., mediante notifica di un atto che abbia il medesimo contenuto di quello che avrebbe dovuto essere notificato in origine, ossia del ricorso, mentre non č sufficiente la notifica di un atto che si riproduca il solo controricorso.