(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, il libero interrogatorio della parte č diretto a chiarire i termini della controversia in relazione alle circostanze di fatto ritualmente introdotte nel giudizio con il ricorso introduttivo e la memoria di costituzione, ma non ad introdurne di nuove che il giudice sia obbligato ad esaminare. (Nella specie, relativa ad una domanda di un lavoratore di trasferimento con precedenza in funzione della costituzione di una situazione di assistenza ad un portatore di handicap, la S.C., nell'affermare il principio di cui alla massima, ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa all'omessa considerazione delle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dal procuratore speciale della societā datrice di lavoro, secondo il quale il posto vacante era riservato alla mobilitā provinciale alla stregua dell'accordo sindacale del 17 aprile 2002, in quanto riferite ad un atto mai sottoposto al vaglio del giudice d'appello).