(massima n. 1)
Ai fini dell'accertamento della tempestivitą della proposizione del ricorso per cassazione, il principio, secondo il quale, in caso di pluralitą di procuratori, il termine per l'impugnazione decorre dalla prima delle notificazioni della sentenza, si applica anche quando vengano proposte due distinte impugnazioni, successivamente riunite, di pronunce parziali emesse nello stesso giudizio, da due diversi procuratori. Tale peculiaritą, non muta l'unicitą della domanda, con la conseguenza che la parte deve ritenersi rappresentata da entrambi i procuratori, con procura disgiunta, nell'unico giudizio, in quanto dalla diversitą delle impugnazioni non consegue l'autonomia dei procedimenti riuniti, come nel diverso caso di riunione di cause originariamente separate, per connessione del petitum e della causa petendi propri di ciascuna di esse.