(massima n. 1)
La contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva motivatamente escluso che la contumacia della parte, sia da sola sia in concorso con le altre risultanze processuali, potesse condurre all'accoglimento della domanda).