(massima n. 1)
Il termine di prescrizione dell'azione diretta a conseguire la rendita da inabilitą permanente per malattia professionale decorre dal momento in cui uno o pił fatti concorrenti forniscano certezza dell'esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilitą da parte dell'assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile. Il medesimo criterio va adottato anche ai fini della decorrenza del termine ordinario di prescrizione del diritto al correlato risarcimento del danno riconducibile all'art. 2059 c.c., trattandosi di situazione analoga e addirittura sovrapponibile.